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Lavori in quota e linee vita: doveri e responsabilità dell’Amministratore di Condominio

Lavorare in sicurezza dovrebbe essere una condizione di base, acclarata e fuori discussione. Eppure gli incidenti sul lavoro, anche se diminuiscono progressivamente, continuano a essere una voce pesante nel nostro Paese. I più rischiosi sono naturalmente i lavori in quota, che spesso comportano conseguenze gravissime quando non mortali. Lattonieri, spazzacamini, antennisti, tutti i lavoratori insomma che fisicamente salgono sui tetti o raggiungono comunque altezze considerevoli corrono un rischio dal quale è obbligatorio tutelarli.

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Come azzerare o almeno ridurre questo rischio? A chi spetta? Chi risponde in caso di incidente? Il Testo Unico 81/2008 e i successivi aggiornamenti (legge 106/2009) in materia di sicurezza sul lavoro disciplinano questa difficile tematica e chiariscono alcuni aspetti. life line 1Innanzitutto, la responsabilità dell’Amministratore per i lavori in condominio: spetta a lui farsi carico della sicurezza dei lavoratori, dando priorità alle misure di protezione collettiva (come i parapetti) rispetto alle misure di protezione individuale. Nei casi in cui ciò non sia possibile, per i lavori in quota è consentito garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l’adozione di misure di protezione individuale. L’accesso in quota in sicurezza, attraverso dispositivi quali punti singoli di ancoraggio o linee vita è quindi un aspetto inderogabile, perché finalizzato alla riduzione degli incidenti durante le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria che si effettuano sulla copertura del condominio. tetto non calpestabileL’obbligatorietà di installazione delle linee vita dipende dalle leggi regionali: in Lombardia per esempio è obbligatorio installarle su edifici di nuova costruzione e in caso di lavori di manutenzione straordinaria su edifici esistenti. In loro mancanza, deve essere impedito l’accesso al tetto e il divieto deve essere segnalato chiaramente sull’immobile. Per tutelarsi al meglio, un Amministratore che subentri a un altro dovrebbe fare richiesta scritta a quest’ultimo per ricevere la documentazione completa sull’eventuale sistema installato, o in alternativa per ricevere comunicazione scritta della mancanza di tali sistemi.

 

Obblighi dell’Amministratore e Responsabilità Omissiva

La responsabilità è dell’Amministratore, sulla base dell’art.40 del Codice Penale (“non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, c.d. responsabilità omissiva). Infatti, l’Amministratore condominiale, in base al mandato ricevuto dall’assemblea, rappresenta i condomini (art. 1131 C.C.) e  deve perciò “compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni” (art. 1130 C.C.). Ne deriva il fatto che egli assuma anche il ruolo di committente quando ordina o commissiona opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (lettera b, comma 1, art. 89 T.U. 81/2008: “committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”).  sicurezzaL’assunzione della veste di committente porta con sé l’obbligo, ai sensi dell’art. 90 T.U., di rispettare le misure generali di tutela previste dall’art. 15: “l’eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” (lett. C), “la riduzione dei rischi alla fonte” (lett. E) e  “la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso” (lett. F). Se, dunque, si verifica un incidente sul lavoro o un danno a terzi, e si dimostra che le predette misure generali di sicurezza non sono state rispettate, ne deriva la responsabilità civile del condominio, mentre la responsabilità penale ricadrà in capo all’Amministratore, che potrebbe venire indagato per concorso nel reato di lesioni personali colpose o, nella peggiore delle ipotesi, per omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (da 2 a 7 anni di reclusione). Inoltre, ogni singola violazione delle norme previste dal T.U. comporta una sanzione di natura penale o amministrativa, che ricade su colui che ha violato la norma, cioè ancora una volta l’Amministratore stesso.

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